Condizioni di affitto
Informazioni sui contratti d'affitto
La disciplina della locazione ad uso abitativo è dettata dalla legge 431 del 1998 che, come è noto, ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla legge 392/78 (conosciuta come “equo canone”) che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito.
Vediamo nel dettaglio le condizioni d'affitto dei principali contratti di locazione:
a) il primo, è quello cosiddetto "a canone libero"; in esso i contraenti possono decidere liberamente l’ammontare dell'affitto e le altre condizioni della locazione con l’unico obbligo di rispettare la durata minima;
b) il secondo, è il contratto d'affitto chiamato "a canone concordato"; in tal caso, il corrispettivo viene pattuito in base ad alcuni criteri stabiliti in accordi stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
Canone libero
Le condizioni di affitto per contratti così denominati prevedono un canone contrattato liberamente dalle parti e una durata minima di 4 anni + 4 di rinnovo obbligatorio (tranne in casi tassativamente previsti, tra cui, subentro del proprietario, vendita o integrale ristrutturazione dell’immobile, eccetera).
Canone concordato
Questo tipologia di locazione ad uso abitativo prevede un canone inferiore ed è stata introdotta con lo scopo di contenere i prezzi di mercato. Il legislatore ha pensato, per incentivarne l'uso, di concedere interessanti vantaggi fiscali nei Comuni ad elevata “tensione abitativa” come Venezia, ovvero una riduzione dell’imposta di registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, che va ad aggiungersi a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione.
- contratto di durata 3 anni + 2 di rinnovo obbligatorio (salvo facoltà del locatore di negarlo per i motivi indicati nell’art. 3 della legge 431/98).
- contratto per studenti universitari di durata da 6 mesi a 3 anni con un rinnovo automatico della stessa durata, salvo disdetta dell’inquilino.
- contratti transitori con la durata da 1 a 18 mesi a canone libero (ma con un tetto massimo, nei Comuni ad alta densità abitativa, stabilito dagli stessi accordi o da decreto ministeriale, fino ad un livello del 20% superiore al canone concordato). Non sono previste agevolazioni fiscali.







